Faq 1

Buongiorno, chiedo gentilmente chiarimenti in merito al bando Misura 6.2.1: Nel bando è specificato che il Business Plan deve essere firmato da un professionista abilitato e nell’allegato (n. 1) a pagina 7 si aggiunge a “professionista abilitato” la seguente dicitura “abilitato nelle materie economiche o economico-aziendali”; il mio quesito è: – può un Professionista iscritto regolarmente al Collegio degli Agrotecnici Laureati firmare il Business Plan (Allegato 1)?

OPPURE – può un Professionista iscritto regolarmente al Collegio degli Agrotecnici laureati e contestualmente iscritto (avendo tali requisiti) ad un’associazione di tutela professionale degli EUROPROGETTISTI ai sensi della legge 4/2013 firmare il Business Plan?

Risposta:

Per quanto riguarda la redazione e firma del Business plan e della relazione tecnico economica da parte di tecnici abilitati occorre fare riferimento alle norme che disciplinano gli ordinamenti delle professioni.

Faq 2

Il premio di € 40.000 deve essere rendicontato?

Risposta:

Prima del saldo è necessario verificare che il Business plan sia stato realizzato nella sua interezza; ciò è possibile solo esaminando i documenti contabili da esibire al momento dell’accertamento finale.

Faq 3

Per quanto riguarda il requisito 3) Diploma di scuola secondaria di II grado e/o attestati con qualifica professionale inerente al progetto presentato” gli attestati devono essere rilasciati da enti riconosciuti? C’è un durata minima in ore da rispettare?

Risposta:

Gli attestati e le qualifiche devono essere rilasciati da enti riconosciuti. La durata del corso deve essere di almeno 100 ore.

Faq 4

Il criterio di selezione “Maggiore coerenza degli obiettivi del PSA con la Priorità 6°” riporta: “Il punteggio viene attribuito se il progetto contiene contemporaneamente attività di diversificazione nell’ambito del turismo, dell’artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari (verifica attraverso l’istruttoria degli elaborati progettuali)”.

Si chiede se tale diversificazione deve essere dimostrata attraverso l’apertura di specifici codici ATECO, per i servizi indicati, o semplicemente attraverso la descrizione delle attività implementate nel PSA.

Risposta:

Sono attribuiti 15 punti se e solo se il progetto presenta contemporaneamente e in modo coerente attività nell’ambito del turismo, dell’artigianato e dei servizi.

Faq 5

In riferimento al punteggio attribuibile alla ditta si chiedono i seguenti chiarimenti:

  • Principio di selezione 1_ Rilevanza della componente femminile:

Si chiede se una società composta da una donna e da uno o più uomini per la prima volta iscritta come azienda, con la donna titolare e legale rappresentante della società, può usufruire del punteggio di 5 punti?

Risposta:

Per il principio di selezione “Rilevanza della componente femminile”

Il criterio premia i richiedenti con una componente femminile secondo le seguenti modalità di attribuzione. Imprese individuale in cui il titolare è una donna o Partecipazione % di donne (società) (>50% tra i soci – società di persone) (>50% nel CdA (società di capitali).

  • Principio di selezione 3_Posti di lavoro previsti

In riferimento ai posti di lavoro si attribuisce un punteggio di 10 punti se FTE è uguale o maggiore ad uno. Si Chiede se il solo inserimento nel mondo lavorativo per la prima volta del titolare dell’azienda possa essere sufficiente ad ottenere il punteggio di 10 punti o se questo è attribuibile soltanto in presenza di dipendenti.

Si chiede, inoltre, se la presenza di dipendenti debba essere già attiva prima della richiesta di finanziamento o possa essere un impegno futuro.

Risposta:

Ai fini dell’attribuzione del punteggio i posti di lavoro vengono quantificati come previsto nel principio di selezione n. 3. Ai fini del saldo, al momento dell’accertamento finale si verifica l’effettiva realizzazione di essi.

Il FTE è un metodo che viene usato per misurare in maniera univoca il numero dei dipendenti di un’azienda. Un FTE equivale ad una persona, compreso il titolare d’azienda, che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, che è quantificato in media 220 giorni di lavoro, chiamato anche anno- uomo.

  • Si chiede se un’attività di macelleria sia ammissibile a finanziamento?

Risposta:

Sono ammissibili le attività nell’ambito sociale, del turismo, del commercio, dell’artigianato e nell’ambito dei servizi. Sono escluse tutte le attività imprenditoriali “connesse” a quelle agricole.

Faq 6

Una società costituita nel 2014 e che non ha mai avviato l’attività d’impresa (da visura camerale è sempre risultata inattiva) può partecipare alla misura 6.2.1 del Gal “I Sentieri del Buon Vivere”? Il principio di selezione n. 2 attribuisce un punteggio di 10 punti nel caso in cui la domanda di aiuto sia presentata da beneficiari che non hanno mai svolto attività di impresa.

In caso di società tale requisito deve essere verificato in capo all’amministratore? Il punteggio viene attribuito se la domanda è presentata dalla società di cui al punto precedente?

Risposta:

Sono Beneficiari della Tipologia di Intervento 6.2.1 “Microimprese e piccole imprese, ai sensi del Reg.(UE) n.702/2014, nonché persone fisiche con sede operativa nelle aree rurali C e D che, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, avviano un’attività extra agricola e che realizzano un Piano di Sviluppo Aziendale”.

L’espressione “mai svolto attività d’impresa” si deve intendere riferita a quei soggetti che non abbiano mai svolto un’attività così come previsto dall’ articolo 2082 del Codice Civile. Il requisito deve essere in capo all’amministratore e alla società.

Non è possibile accedere al bando se l’iscrizione al Registro delle imprese per il medesimo Codice di attività per il quale si presenta istanza di finanziamento, seppur da inattiva, sia avvenuta in un data anteriore all’apertura delle domande di sostegno per la tipologia di intervento, in quanto l’iscrizione al Registro delle imprese, seppur da “inattiva”, configura di per sé la titolarità dell’impresa, come previsto dal bando all’art. 7. La società può invece partecipare con codice Attività diverso da quello già attivato.

Faq 7

Buongiorno, formulo le seguenti domande: per la misura 6.2.1…

A) L’elemento distintivo è dato dal codice Ateco?

B) È possibile accedere con un codice Ateco Principale extra agricolo nell’ambito del di un oggetto sociale ampio?

C) È possibile fare verificare l’oggetto sociale?

D) Per accedere al punteggio relativo alla categoria protetta è sufficiente avere presentato la domanda (essendo in lavorazione presso Inps).

Risposta:

A) Sono ammissibili le attività nell’ambito sociale, del turismo, del commercio, dell’artigianato e nell’ambito dei servizi. Sono escluse tutte le attività imprenditoriali “connesse” a quelle agricole.

B) L’oggetto sociale deve essere coerente con quanto riportato nel Bando.

C) Il requisito “Categorie protette per il diritto al lavoro dei diversamente abili, per la persona fisica o titolare della ditta individuale oppure nel caso di società se la stessa ricomprende nella propria compagine un soggetto appartenente a categoria protetta,  sarà verificato attraverso il certificato di iscrizione all’elenco categoria protetta per il diritto al lavoro dei diversamente abili (legge 68/99 art.1)

.

Faq 8

In caso di ammissione al bando, nella ipotesi di conclusione del progetto prima dei due anni previsti e quindi prima della erogazione del Saldo, nell’eventualità di ulteriore bando agricolo o della disponibilità di capitali propri, è possibile variare i codice Ateco (quello di partecipazione/ammissione al bando) con codice Ateco principale?

Risposta:

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0.) del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvate con D.R.D. n. 97 del 13/04/2018 e dal Documento “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati” approvate con DRD n.423 del 30.10.2018.

Faq 9

1) Il codice Ateco Principale extra agricolo (per partecipare al bando) per quanto tempo deve essere mantenuto come “PRINCIPALE”?

2) In caso di ammissione al bando, nella ipotesi che nei 24 mesi per realizzare il progetto finanziato intervenga un PSR è possibile

– partecipare al PSR?

– modificare il Codice Ateco principale in agricolo?

3) Per usufruire delle agevolazioni agricole, occorre il più delle volte che la ragione sociale indichi anche la voce “……..società agricola”, domanda:

“Trattandosi la nostra di società di start up in fase di costituzione, è possibile partecipare al Bando 6.2.1. con una società “che abbia ragione sociale XXXXX società agricola responsabilità limitata ed un codice Ateco PRINCIPALE extra agricolo”?

4) Trattandosi di contributo forfettario, l’intero contributo deve essere fiscalmente giustificato ovvero sono ammesse spese in economia come per es. sistemazione terrazzamenti, pulizia sottobosco, creazione sentieristica?

5) Le spese di consulenza (agronomo, esami ed esami di laboratorio acqua, aria, vento), studio di ingegneria, sono spese ammissibili nell’ambito del contributo 6.2.1.?

Risposta:

1 e 2 ) Così come richiamato dal Bando PSR Campania 2014/2020  MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”  Misura M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19 del Reg.(UE) 1305/2013) Sottomisura 6.2 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali Tipologia di intervento 6.2.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii))

Il beneficiario dovrà, tra l’altro:

  • osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni e dal Documento “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0) Con allegati” approvate con DRD n.423 del 30.10.2018.
  • osservare le Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0.) del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvate con D.R.D. n. 97 del 13/04/2018.

L’impresa deve inoltre  essere iscritta al Registro delle Imprese ed essere “in attività” per il codice ATECO oggetto dell’intervento entro la conclusione del PSA, fino a due anni successivi dal pagamento del saldo.

3) I beneficiari del Bando sono le microimprese e piccole imprese, ai sensi del Reg.(UE) n.702/2014, nonché persone fisiche con sede operativa nelle aree rurali C e D che, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, avviano un’attività extra agricola e che realizzano un Piano di Sviluppo Aziendale.

4) Prima del saldo è necessario verificare che il Business plan sia stato realizzato nella sua interezza; ciò è possibile solo esaminando i documenti contabili da esibire al momento dell’accertamento finale.

5) Ai sensi dell’art. 10 del Bando Tipologia 6.2.1 “Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la relativa rendicontazione. Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all’interno del PSA.”

Faq 10

Si chiede se la trasmissione di questi ceritifcazioni/documenti devono essere a voi trasmessi entro il 29 marzo 19 oppure entro il 29 maggio 19?

Risposta:

I beneficiari devono predisporre, a corredo della domanda di sostegno, tutti i certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti necessari ad ottemperare all’obbligo di verifica e controllo.

Pertanto in caso di presentazione di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e di cui sopra entro 30 gg solari e consecutivi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, i beneficiari dovranno inviare a mezzo pec e all’indirizzo gal@pec.sentieridelbuonvivere.it le certificazioni elencate nel bando, pena la non ammissibilità dell’istanza presentata e quindi entro il 30.05.2019.

Faq 11

Cosa si intende per 2 “Categorie Protette”?

Risposta:

Le categorie protette sono quelle alle quali si applica la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Faq 12

Nel caso di società di capitali, per l’attribuzione del punteggio relativo ai requisiti di cui al principio di selezione n.1 (caratteristiche del richiedente) si deve fare riferimento all’amministratore, ai soci, alla maggioranza oppure alla somma dei soggetti interessati nella società?

Risposta:

Per:

il “titolo di studio o qualifica professionale per l’attività da intraprendere”;

le persone over 50 (disoccupate da almeno un anno, che hanno avuto esperienze importanti in campo lavorativo) e i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni (inoccupati che non abbiano avuto in precedenza alcuna stabile esperienza di lavoro);

i requisiti devono essere in capo al rappresentante legale.

Per:

la rilevanza della componente femminile;

le categorie protette;

si terrà conto della compagine societaria.

Faq 13

E’ possibile per una società costituirsi e successivamente presentare domanda di sostegno per la Tipologia d’intervento 6.2.1?

Risposta:

E’ consentito ma è necessario che la presentazione della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio sia successiva alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno (01.03.2019) oppure l’ampliamento del codice di attività sia avvenuto successivamente a questa data.

Faq 14

Nella compilazione della domanda di finanziamento cosa bisogna indicare nella voce di spesa per il calcolo del contributo massimo richiedibile?

Risposta:

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario. Pertanto ‘importo del sostegno da inserire nel campo della domanda “SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA” e “SPESA CON IVA” dovranno essere sempre pari ad Euro 40.000,00. Gli altri campi, esclusi quelli automaticamente calcolati, dovranno essere pari a 0,00. L’aliquota di sostegno da predisposizione è pari al 100%.

Faq 15

Con riferimento alla partecipazione del GAL in oggetto si comunica un’incongruenza nella MISURA 6.2.1. in quanto viene richiesto entro 30 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno i seguenti documenti, pena la non ammissibilità dell’istanza presentata:

– DURC

– Autorizzazioni e Certificazioni quali SCIA, CILA,etc, per Impianti e similari

– Contratto di fitto registrato dell’azienda proponente

L’incongruenza deriva dal fatto che la domanda di sostegno fa riferimento alla presentazione di un Business Plan relativo ad una proposta di progetto e non ad un progetto esecutivo ossia all’avvio contestuale dell’iniziativa presentata.

Questo vuol dire che nel caso specifico se l’azienda presenta un progetto che prevede l’installazione di un piccolo impianto fotovoltaico, di termoinfissi e di una caldaia a combustibile solido la stessa sarà tenuta all’invio dei soli preventivi con descrizione degli impianti che andrà ad installare, insieme alla domanda di sostegno presentata, e solo successivamente, con provvedimento di ammissione del progetto, si procederà con l’invio di tutta la documentazione sopracitata precedentemente alla data di liquidazione del saldo del contributo.

E’ inammissibile far sostenere costi di autorizzazioni, certificazioni e registrazioni alla proponente senza avere la certezza dell’ammissione del progetto presentato.

Tale fattispecie è, inoltre, confermata anche dalle LINEE GUIDA SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020, M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER, PSR Campania 2014/2020.

Risposta:

I beneficiari devono predisporre, a corredo della domanda di sostegno, tutti i certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti necessari ad ottemperare all’obbligo di verifica e controllo. Pertanto in caso di presentazione di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e di cui sopra entro 30gg solari e consecutivi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, i beneficiari dovranno inviare a mezzo pec e all’indirizzo gal@pec.sentieridelbuonvivere.it tutti i certificati/documenti elencati nel bando, pena la non ammissibilità dell’istanza presentata e devono essere ottenuti prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

In caso di Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, nella quale il richiedente attesta i dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (permesso di costruire- SCIA– CIL– CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, il titolo abilitativo deve essere presentato o ottenuto prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

Faq 16

  1. Se si tratta di nuova società, quindi nuovo soggetto giuridico, costituita da due soggetti (che precedentemente e tutt’ora svolgono attività d’impresa), il punteggio citato in declaratoria, può essere attribuito alla società di nuova costituzione?
  2. Un’attività artigianale nel campo della trasformazione e vendita diretta di prodotti tipici del territorio, fermo restando anche attività di diversificazione nell’ambito del turismo, può ritenersi soddisfatto per lo svolgimento della terza attività, la collaborazione, con finalità di educazione alimentare, con fattorie didattiche insieme alle quali affrontare tematiche di trasformazione e valorizzazione di prodotti tipici?

Se sì, questa collaborazione può essere attuata attraverso convenzioni, atti di intesa o altra forma scritta?

Risposta:

1 L’espressione “mai svolto attività d’impresa” si deve intendere riferita a quei soggetti che non abbiano mai svolto un’attività così come previsto dall’articolo 2082 del Codice Civile.

Il requisito è riferito sia all’amministratore sia alla società.

  1. Il progetto deve presentare contemporaneamente e in modo coerente attività nell’ambito del turismo, dell’artigianato e dei servizi.

Faq 17

Nelle caratteristiche qualitative del PSA vi sono molti punteggi riguardanti la rispondenza ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientali degli interventi. L’attività da intraprendere nel caso che mi riguarda sarà svolta in maniera ambulante e consiste nella degustazione e vendita di prodotti alimentari tipici del territorio. Non avendo necessità di un locale di riferimento posso qualificare la mia attività dal punto di vista energetico e vedermi assegnati i punteggi indicati? In particolare il mio intervento prevede:

1) l’installazione di pannello fotovoltaico su autocarro refrigerato, che darebbe diritto a punti 10;

2) l’installazione di un barbecue alimentato a combustibile solido, che darebbe diritto ad altri 6 punti;

3) l’autonegozio preventivato, inoltre, dispone di impianto di illuminazione a led di ultima generazione (darebbe diritto ad altri 3 punti).

Se così non fosse, non essendo il mio codice Ateco escluso, ci sarebbe una grossa disparità di trattamento che mi renderebbe impossibile avere qualche chance di finanziamento. In attesa di notizie, la ringrazio e la saluto cordialmente.

Risposta:

Il bando della Tipologia 6.2.1 prevede che: “La nuova impresa dovrà rispondere alla definizione di microimpresa e piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 ed avere la sede operativa nelle aree rurali C e D del territorio del GAL I Sentieri del Buon Vivere PSR CAMPANIA 2014/2020 (paragrafo 7 “ Condizioni di ammissibilità)”.L’attività ambulante non garantisce lo svolgimento dell’attività nelle aree C e D (rif. paragrafo 2.2 del PSR Campania 2014- 2020), e in dettaglio nell’area geografica del GAL I Sentieri del Buon Vivere PSR Campania 2014/2020.

Faq 18

in relazione al bando 6.2.1 un’attività professionale con codice attività ATECO 69.20.11può partecipare al bando?

Il problema sta nel fatto che i professionisti non si iscrivono alla CCIAA e nel bando viene richiesta visura e certificato di iscrizione che il professionista non può presentare in quanto non iscritto. Vi chiedo se é possibile fare un’autocertificazione dove si dichiara che non si è tenuti all’iscrizione alla CCIAA.

Risposta:

I beneficiari sono le microimprese e piccole imprese, ai sensi del Reg.(UE) n.702/2014, nonché persone fisiche con sede operativa nelle aree rurali C e D che, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, avviano un’attività extra agricola e che realizzano un Piano di Sviluppo Aziendale.

Inoltre, il sostegno viene concesso ai soggetti che, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno:

  • abbiano presentato istanza telematica, attraverso la Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio, per l’attività da intraprendere indicando il relativo codice di attività extra agricola;
  • si siano impegnati ad iscriversi al Registro delle Imprese e ad essere “in attività” per il codice ATECO oggetto dell’intervento entro la conclusione del PSA (24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto).

Faq 19

In merito al bando in allegato, è possibile avviare l’attività (Scia di inizio attività) subito dopo aver presentato la richiesta di finanziamento o è necessario attendere l’approvazione della richiesta con relativo decreto?

Risposta:

Il sostegno viene concesso ai soggetti che, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno:

  • abbiano presentato istanza telematica, attraverso la Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio, per l’attività da intraprendere indicando il relativo codice di attività extra agricola.

Faq 20

Premesso che sono previsti tra gli OBIETTIVI E FINALITA’ L’incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, CO2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva nel rispetto del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria”.

Poiché l’intervento non prevede la riqualificazione di fabbricati aziendali, relativamente agli interventi di cui in premessa,  se vengono effettuati ex novo su strutture autonome si ha diritto ai 10 punti previsti?.

Se le attrezzature utilizzate vengono alimentate oltre che dall’energia rinnovabile prodotta anche da combustibile solido si ha diritto anche ai 6 punti?

Risposta:

Il punteggio pari a 10 viene attribuito se il progetto “prevede contemporaneamente:

interventi di riqualificazione di fabbricati destinati alle attività aziendali che aumentino l’efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente, introduzione ex- novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed impianti per la produzione di energia termica …”.

In riferimento al secondo punto della domanda, il punteggio pari a 6 viene attribuito se il progetto prevede “contemporaneamente introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento ed impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1) (verifica attraverso l’istruttoria degli elaborati progettuali)”.

Faq 21

Dato che il bando è a misura forfettaria e senza rendicontazione è obbligatorio presentare tre preventivi richiesti ed ottenuti tramite PEC di eventuali lavori da fare e attrezzature da acquistare? Può essere allegato un solo preventivo cartaceo scansionato?

Risposta:
Come riportato nelle Disposizioni Generali vigenti al par. 15.5, la normativa dell’UE non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. La tipologia di intervento 6.2.1 , ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede somme forfettarie (premi) per aiuti all’avviamento di imprese per attività extra – agricole nelle zone rurali, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 1, lettera a), punti ii) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Pertanto non è obbligatoria nessuna documentazione probante la ragionevolezza delle spese sostenute nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni generali, e quindi il beneficiario potrà allegare documenti finalizzati ad attestare l’inizio delle attività svolte per la realizzazione del PSA (richieste di offerte, preventivi ecc.)
Le verifiche saranno effettuate unicamente relativamente all’avvio del PSA, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal bando e, al termine dell’operazione, per la completa e corretta realizzazione del PSA.

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